Riduzioni Tariffarie

In questa pagina potete trovate tutte le informazioni relative alle riduzioni previste secondo normativa e secondo il Regolamento vigente.

Art. 20 – RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Per le utenze domestiche detenute da soggetti che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della quota fissa e variabile della tariffa del tributo, con effetto dalla data di presentazione della istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Per il primo anno di entrata in vigore del tributo per la suddetta comunicazione si terrà conto di quella presentata ai fini T.A.R.S.U. e per le utenze domestiche ricadenti nelle frazioni l’iscrizione verrà fatta d’ufficio.

2. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 21 – RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo sulla quota variabile della tariffa.

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al recupero nel corso dell’anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani prodotti dall’utenza nel corso del medesimo anno.
La riduzione così determinata può anche raggiungere il 100% della quota fissa e variabile del tributo.

3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 Gennaio dell’anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell’anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti dall’unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art.
193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti.

E’ facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l’interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell’incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell’attività ed il coefficiente di produzione annuo per l’attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente K della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo tariffa dovuta per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 22 – RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell’art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L’utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l’utente tenendo conto dell’organizzazione del servizio e dell’impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l’integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell’utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall’art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell’opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l’attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell’inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall’inizio dell’occupazione o della detenzione dei locali / aree dall’anno successivo. L’opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.

4. Qualora l’utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

Art. 23 – RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell’art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

  • a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero riduzione del 15%.
  • b) Attività di ristorazione iscritte nelle categorie non domestiche e i cui locali sia utilizzati in tutto o in parte in modo discontinuo per uso stagionale o non continuativo (il periodo di inattività deve essere pari ad almeno 90 gg./anno) – riduzione del 25%.

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dalla data di presentazione della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 24 – ALTRE RIDUZIONI

Alle utenze domestiche sono applicate le seguenti riduzioni sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della Tariffa:

1. Alle abitazioni di intestatari delle schede di famiglia disoccupati e a reddito zero, iscritti nelle liste di collocamento, ininterrottamente per l’anno di riferimento, a condizione che nessun componente del nucleo familiare svolga un’attività retribuita, verrà applicata la riduzione del 100% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa.

2. Le riduzioni di cui ai precedenti commi devono essere richieste dal contribuente e decorrono dalla data di presentazione della richiesta, previa verifica delle condizioni di cui al comma 1.

3. Le riduzioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza de1l’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.

Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani

Servizio di gestione tariffe e rapporti con gli utenti